Partite pregresse da annullare, il Tar accoglie il ricorso del Comune
Partite pregresse, il Tar di Napoli accoglie il ricorso del comune di Angri contro la Gori. Nel mirino dell'ente di piazza Crocifisso i conguagli tariffari 2003-2011. I fatti risalgono a maggio del 2013 quando l'ex amministrazione guidata da Pasquale Mauri insieme a sindaci e comitati dei 76 comuni dell'Ato3 ha deciso di presentare ricorso al Tar di Napoli, per chiedere l’annullamento della delibera 43 del 2014 del commissario straordinario dell’ente d’ambito. Gli importi sono stati richiesti in maniera retroattiva, per recuperare con fatture separate le differenze dovute dagli utenti, a causa degli errori di calcolo effettuati dai dirigenti dell'Ato e della Gori. Sullo sfondo un buco economico di 122 milioni di euro da ripianare.
Ma non è tutto. A essere impugnato è stato anche il provvedimento commissariale 46 del 3 luglio scorso con il quale è «stata modificata la rateizzazione dei pagamenti in questione - in precedenza stabilita in quattro annualità, ciascuna nella misura del 25% - ora ripartita in ragione del 50% per il 2014 e del 16,7% per i tre anni successivi». La prima sezione del Tar di Napoli ha quindi disposto l'annullamento delle delibere commissariali impugnate e la compensazione delle spese.
A novembre dell'anno scorso il governo, in risposta a una interrogazione parlamentare, chiarì che i gestori del servizio idrico erano obbligati a evidenziare in bolletta, oltre al periodo di riferimento dei conguagli tariffari precedenti l'anno 2012, il soggetto competente e l'atto deliberativo che li aveva quantificati. Cosa che la Gori non avrebbe fatto nelle bollette relative alle partite pregresse inviate agli utenti, confermando i dubbi sulla loro illegittimità. A luglio la spa con una comunicazione diffusa sul sito istituzionale ha fatto sapere che le fatture emesse nel 2014 saranno annullate, con relativa nota di credito, mentre agli utenti, che hanno già effettuato il pagamento, le somme saranno compensate.
Fonte: Il Mattino di Salerno del 17 ottobre 2015